COMUNE DI GAVELLO
PROVINCIA DI ROVIGO - CODICE FISCALE
0019272O290
S T A T U T O C O M U N A L E
TITOLO I
Principi generali
ART. 1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di Gavello è un
ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e
dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria
attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Gavello nei rapporti con lo Stato, con
la Regione Veneto, con la Provincia di Rovigo e con gli altri enti o soggetti
pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente
statuto, nei confronti della comunità internazionale.
ART. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo
e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Gavello
ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti
pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle
associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della
persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di
integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali,
storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in
collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema
integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione
di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della
popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione
giovanile e anziana;
g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare
nei settori dell’artigianato e dell’agricoltura anche attraverso il sostegno
aforme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli
squilibri economici, sociali e territoriali.
ART. 3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si
estende per kmq. 24,52, confina con i Comuni di Ceregnano, Adria, Villanova
Marchesana e Crespino.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza XX Settembre n. 3.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede
comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per
particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Gavello non è consentito, per
quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di
centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari
e scorie radioattive.
ART. 4
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel
sigillo si identifica con il nome di Comune di Gavello.
2. Lo stemma del Comune è il seguente : scudo sovrastato da una corona a cinque
merlature, diviso in due campi da una striscia argentata, campo inferiore verde
con lo stemma di una Chiesa, campo superiore rosso con riportata una corona a
sette punte. Lo scudo è contornato da due rami verdi e attraversato dall’alto
al basso e da sinistra a destra da due righe parallele ondulanti, significanti i
due fiumi che attraversano il territorio comunale.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare
iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo
stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune
per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
ART. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di
favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere
l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via
consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero,
giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica
istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei
ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
ART. 6
Programma e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie
finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e
della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione
con i Comuni vicini, con la Provincia di Rovigo, con la Regione Veneto.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
Capo I
Organi e loro attribuzioni
ART. 7
Organi
1. Sono organi del Comune il
Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono
stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale
rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di
Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
ART. 8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi
collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata
una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive
di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono
attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle
sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo
le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio.
ART. 9
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è
dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera
comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla
legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle
norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla
nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli
limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo
consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
ART. 10
Sessioni e convocazione
1. L'attività del Consiglio
Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali
vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle
linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto
della gestione.
3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno tre
giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la
convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da
trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un
quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e
devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di
competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni
da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel
territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo
Comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da
tenersi almeno entro due giorni dopo la prima.
6. L’integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in
aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta
alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata
almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio
almeno entro tre giorni precedenti a quello stabilito per la prima adunanza e
deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia
partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a
disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel
caso di sessioni ordinarie e straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di
eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento
consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il
suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
ART. 11
Linee programmatiche del mandato
1. Entro il termine di 90 giorni
decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate, da parte
del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed
ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria,
a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi
Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del
Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con
adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle
esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta
all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione
e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione
del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi
previsti.
ART. 12
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale potrà
istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o
speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette
commissioni sono composte oltre che dai Consiglieri Comunali anche da soggetti
dotati di particolari requisiti tecnico-amministrativi proposti dai singoli
gruppi, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
ART. 13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le
dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che,
nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A
parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e
straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. La motivazione
dell’assenza potrà essere documentata entro la seduta di Consiglio
successiva. A tale riguardo il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con
comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha
facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire
al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20,
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il
Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
ART. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di
presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio
Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune
nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e
con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalle legge. Inoltre essi hanno diritto ad
ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della
conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del
Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
ART. 15
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono
costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio
Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale
unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti
tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle
liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei
Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior
numero di preferenze.
2. E’ istituita, presso il Comune di Gavello, la conferenza dei capigruppo,
che verrà convocata dal Sindaco qualora si renda necessario discutere di
problemi che riguardano tutti i gruppi consiliari. La disciplina, il
funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del
Consiglio Comunale.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il Comune, qualora non
abbiano un domicilio nel territorio del Comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della
documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a
disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
ART. 16
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto
direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che
disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se
nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai
regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce
di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
ART. 17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la
rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse
ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile
dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché
l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90
e successive modificazioni ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa
deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel
caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del
direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e
verificabili;
h) può nominare e revocare il Direttore Generale, previa deliberazione della
Giunta Comunale, o conferire le relative funzioni al Segretario Comunale.
ART. 18
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell'esercizio
delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici
e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato,
le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ART. 19
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell’esercizio
delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio
Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione
quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti
dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di
competenza consiliare.
ART. 20
Vicesindaco
1. Il vicesindaco nominato tale
dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di
tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve
essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonchè
pubblicato all’albo pretorio.
ART. 21
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale
contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le
dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
ART. 22
Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
ART. 23
Giunta Comunale
1. La Giunta è organo di impulso
e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e
impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione
delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare,
la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
ART. 24
Composizione
1. La Giunta è composta dal
Sindaco e da 4 Assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia
essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei
requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed
esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
ART. 25
Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri
componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione
al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
Assessori nonché gli istituti della decadenza e dello revoca sono disciplinati
dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra
loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità
di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino
al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del
Consiglio Comunale.
ART. 26
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e
presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e
stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite
in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti.
ART. 27
Competenze
1. La Giunta collabora con il
sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di
legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino
nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o
ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali
espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e
delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non
comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano
riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei
servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da
sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la
determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del
Responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio
comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del
procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero
sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli
standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato,
sentito il direttore generale ;
o) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori ed i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal
Consiglio.
TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
Capo I
Partecipazione e decentramento
ART. 28
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente
al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme
associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini a intervenire
nel procedimento amministrativo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
ART. 29
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
ART. 30
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle
associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da
destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al
comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in
modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture,
beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da
garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello nazionale o inserite nell'apposito albo
regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione
verranno stabilite in apposita convenzione.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente
devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi
l'impiego.
ART. 31
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell’ambiente.
Capo III
Modalità di partecipazione
ART. 32
Consultazioni
1. L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
ART. 33
Petizioni
1. Qualunque cittadino votante
residente nel territorio comunale può rivolgersi in forma collettiva agli
organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di
interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni deve essere effettuata con le stesse formalità
previste per la raccolta delle firme per il referendum consultivo di cui al
successivo art. 34.
3. La petizione, sottoscritta da almeno un quinto dei cittadini elettori
residenti nel Comune, è inoltrata al Sindaco il quale, entro 90 giorni, la
assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in
Consiglio Comunale.
4. L’organo competente ha ulteriori 90 giorni per pronunciarsi in merito.
5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo
della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che
risiedono nel territorio del Comune.
ART. 34
Referendum
1. Un numero di elettori
residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può
chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza
comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e
quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo
quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti
materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio Comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) regolamento disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione
e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo
svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del
risultato.
5. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con
atto formale in merito all'oggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato
alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il mancato
recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione
referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza
assoluta dei Consiglieri Comunali.
ART. 35
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero
accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza
particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi
stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto
l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune,
che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.
5. Il diniego deve essere motivato.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei
diritti previsti nel presente articolo.
ART. 36
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti
dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato,
sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio,
facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un Messo
e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono
essere pubblicizzati mediante affissione.
ART. 37
Istanze
1. Chiunque singolarmente o
tramite associazioni regolarmente costituite può rivolgere al Sindaco
interrogazioni in merito a specifici problemi dell’attività amministrativa.
2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30
giorni dall’interrogazione, fatti salvi i casi di manifesta infondatezza o
irragionevolezza della stessa.
Capo IV
Difensore civico
ART. 38
Nomina
1. Il Consiglio Comunale può,
qualora lo ritenga opportuno, munire il Comune dell’istituto del difensore
civico. Il difensore civico è nominato dal
Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con
altri Comuni o con la Provincia di Rovigo, a scrutinio segreto e a maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far
pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone
apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e
competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in
scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed
esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale;
b) i parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri dei
consorzi tra Comuni e delle comunità montane, i membri del Comitato Regionale
di Controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone
giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con
l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni
o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione Comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto
grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.
ART. 39
Decadenza
1. Il difensore civico decade dal
suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o
nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi
con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini
la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
ART. 40
Funzioni
1. Il difensore civico ha il
compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di
garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché
il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto
o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto
possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa
affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di
legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affìnché a tutti i cittadini
siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui
all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità
previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.
ART. 41
Facoltà e prerogative
1. L'ufficio del difensore civico
ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale,
unicamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo
incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e
i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di
pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il Responsabile del servizio interessato e
richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il
segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato,
verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e
segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le
illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare
gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il
contenuto.
6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del
buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto
o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste
pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere
informato della data di dette riunioni.
ART. 42
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta
ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta
nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le
illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più
opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì
indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività
amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire
l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i
Consiglieri Comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può
segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel
Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Capo V
Procedimento amministrativo
ART. 43
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un
diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento aministrativo
ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario
responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni
in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
ART. 44
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad
istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere
sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30
giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine
stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su
diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve
dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte
o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 45
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad
impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai
soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano
essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine
non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal
regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie,
proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di
essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comunicazione personale di cui al primo comma e' consentito sostituirla con la
pubblicazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto.
ART. 46
Determinazione del contenuto dell’atto
1. Nei casi previsti dai due
articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le
procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un
accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e
che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il
pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.
TITOLO IV
Attività amministrativa
ART. 47
Obiettivi dell’attività amministrativa
1. Il Comune informa la propria
attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle
procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi
sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme
di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione
con altri Comuni e con la Provincia.
ART. 48
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e
gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o
l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
ART. 49
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale può
deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni
nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale
pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al
Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad
attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei
principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai
cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza
pubblica.
ART. 50
Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale può
deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica
e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di
efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, ivi compresi i traferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati
anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a
garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
ART. 51
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende
speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i
controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il
presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal
sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere
comunale dotate dì speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per
uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u.
2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei
conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le
finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza
sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto
per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio
Comunale.
ART. 52
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi
strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia
gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente
e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per
gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità
rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i
bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende
speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5.Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste
nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o
degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
ART. 53
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Comunale può
approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche
alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del
Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere
approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in
rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della
società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse
della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività
esercitata dalla società medesima.
ART. 54
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su
proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con
amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in
modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e
garanzie.
ART. 55
Consorzi
1. Il Comune può partecipare
alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di
uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo statuto del consorzio.
ART. 56
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o
prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della
Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni
interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì
all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4,
della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge
n. 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e
comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di
decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
Capo I
Uffici
ART. 57
Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del Comune
si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere
improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'individuazione di responsabilìtà strettamente collegata all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del
personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
ART. 58
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con
appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme
del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base
della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio
Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa
attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità
della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i
servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 59
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il
regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione
e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra
uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo
è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come
potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al
direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini
istituzionaIi, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono
aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più
ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a
strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai
sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
ART. 60
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali,
inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in
conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento
economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi
nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei
cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e
tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel
rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi
assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il
responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti
e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali
il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale,
assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità
psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei
diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in
rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale
responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle
dírettive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di
natura non continuabile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione
della tecnostruttura comunale.
Capo II
Personale direttivo
ART. 61
Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera
della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della
dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita
convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila
abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata
o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
ART. 62
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale, qualora
nominato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli
impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell'ente perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che
allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del
Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale
nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni
altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione
generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al
Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.
ART. 63
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale
predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato
degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli
indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi
organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali
stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del
personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli
uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il
regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i
permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla
competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, l'assetto
organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo
alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza
dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti,
previa istruttoria curata dal servizio competente.
ART. 64
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I Responsabili degli uffici e
dei servizi sono nominati dal Sindaco.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi
assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato,
ovvero dal Segretario, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi
indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limite e le modalità previste dalla
legge, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con
contratto a tempo determinato dei Responsabili dei servizi.
ART. 65
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di
lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non
potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
ART. 66
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.
Capo III
Il Segretario Comunale
ART. 67
Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è
nominato dal Sindaco, da cui dipende funzíonalmente ed è scelto nell'apposito
albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri
Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,
presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed
agli uffici.
ART. 68
Funzioni del segretario comunale
1. Il Segretario Comunale
partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che
sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro
interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su
richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico
al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle
consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco,
degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di
sfiducia.
4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è
parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le
scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita
infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento
conferitagli dal Sindaco.
Capo IV
Finanza e Contabilità
ART. 69
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza
del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal
regolamento.
2. Nell'ambito della finanza
pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità
delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio
demanio e patrimonio.
ART. 70
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del
Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad
imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblìci,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di
natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita
per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono
destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà
concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con
deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte
tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i
principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in
modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
ART. 71
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Responsabile del servizio
dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del
Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario del
Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e
modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi
al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali
non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del Titolo
secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni
demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è
determinata dal Consiglio Comunale.
3. Le somme provenienti
dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o,
comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in
titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel
miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
ART. 72
Bilancio comunale
1. L'ordinamento contabile del
Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al
regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del
Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di
competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal
regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità,
veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e
finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati
prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per
essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante
la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio
finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
ART. 73
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono
rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del
patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato
dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al
rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei
revisori dei conti.
ART. 74
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il
perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli
appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti
a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile procedimento di
spesa.
3. La determinazione deve
indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma
e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente
in base alle disposizioni vigenti.
ART. 75
Revisore dei Conti
1. Il Consiglio Comunale elegge
il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di
accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è
rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando
ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del
mandato.
3. Il revisore collabora con il
Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al
precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire
una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri
gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al
Consiglio.
6. Il Revisore risponde della
verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del
mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al Revisore dei Conti possono
essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonchè
alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei
servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29.
ART. 76
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di
tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le
entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori
in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio
di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi
altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a
dare comunicazione all’ente entro trenta giorni;
c) il pagamento delle spese
ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti
degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in
mancanza dei relativi mandati, delle rate di
ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme
stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il
Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da
apposita convenzione.
ART. 77
Controllo economico della
gestione
1. I Responsabili degli uffici e
dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo
economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi
loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal
Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le
loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie
osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne
riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da
adottarsi sentito il Revisore dei Conti.
I N D I C E
TITOLO I - Principi Generali pag.
2
ART. 1 - Autonomia Statutaria
pag. 2
ART. 2 - Finalità pag. 2-3
ART. 3 - Territorio e sede
comunale pag. 3
ART. 4 - Stemma e gonfalone pag.
3
ART. 5 - Consiglio Comunale dei
ragazzi pag. 4
ART. 6 - Programma e cooperazione
pag. 4
TITOLO II - Ordinamento
strutturale pag. 5
CAPO I - Organi e loro
attribuzioni
ART. 7 - Organi pag. 5
ART. 8 - Deliberazioni degli
organi collegiali pag. 5
ART. 9 - Consiglio Comunale pag.
6
ART.10 - Sessioni e convocazione
pag. 6-7
ART.11 - Linee programmatiche del
mandato pag. 7-8
ART.12 - Commissioni pag. 8
ART.13 - Consiglieri pag. 8-9
ART.14 - Diritti e doveri dei
Consiglieri pag. 9
ART.15 - Gruppi consiliari pag.
9-10
ART.16 - Sindaco pag. 10
ART.17 - Attribuzioni di
amministrazione pag. 11
ART.18 - Attribuzioni di
vigilanza pag. 11
ART.19 - Attribuzioni di
organizzazione pag. 12
ART.20 - Vicesindaco pag. 12
ART.21 - Mozioni di sfiducia pag.
12
ART.22 - Dimissioni ed
impedimento permanente del Sindaco pag. 13
ART.23 - Giunta Comunale pag. 13
ART.24 - Composizione pag. 13
ART.25 - Nomina pag. 14
ART.26 - Funzionamento della
Giunta pag. 14
ART.27 - Competenze pag. 14-15
TITOLO III - Istituti di
partecipazione e diritti dei cittadini pag. 16
CAPO I - Partecipazione e
decentramento
ART.28 - Partecipazione popolare
pag. 16
CAPO II - Associazionismo e
volontariato
ART.29 - Associazionismo pag. 16
ART.30 - Contributi alle
associazioni pag. 16-17
ART.31 - Volontariato pag. 17
CAPO III - Modalità di
partecipazione
ART.32 - Consultazioni pag. 17
ART.33 - Petizioni pag.17-18
ART.34 - Referendum pag. 18
ART.35 - Accesso agli atti pag.
19
ART.36 - Diritto di informazione
pag. 19
ART.37 - Istanze pag. 19-20
CAPO IV - Difensore civico
ART.38 - Nomina pag. 20
ART.39 - Decadenza pag. 21
ART.40 - Funzioni pag. 21
ART.41 - Facoltà e prerogative
pag. 22
ART.42 - Relazione annuale pag.
22
CAPO V - Procedimento
amministrativo
ART.43 - Diritto di intervento
nei procedimenti pag. 23
ART.44 - Procedimenti ad istanza
di parte pag. 23
ART.45 - Procedimenti a impulso
di ufficio pag. 24
ART.46 - Determinazione del
contenuto dell’atto pag. 24
TITOLO IV - Attività
amministrativa pag. 25
ART.47 - Obiettivi dell’attività
amministrativa pag. 25
ART.48 - Servizi pubblici
comunali pag. 25
ART.49 - Forme di gestione dei
servizi pubblici pag. 25-26
ART.50 - Aziende speciali pag. 26
ART.51 - Struttura delle aziende
speciali pag. 26-27
ART.52 - Istituzioni pag. 27
ART.53 - Società per azioni o a responsabilità limitata
pag. 28
ART.54 - Convenzioni pag. 28
ART.55 - Consorzi pag. 29
ART.56 - Accordi di programma
pag. 29
TITOLO V - Uffici e personale
pag. 30
CAPO I - Uffici
ART.57 - Principi strutturali e
organizzativi pag. 30
ART. 58 - Organizzazione degli
uffici e del personale pag. 30
ART.59 - Regolamento degli uffici
e dei servizi pag. 31
ART.60 - Diritti e doveri dei
dipendenti pag. 31-32
CAPO II - Personale direttivo
ART.61 - Direttore generale pag.
32
ART.62 - Compiti del direttore
generale pag. 32-33
ART.63 - Funzioni del direttore
generale pag. 33
ART.64 - Responsabili degli
uffici e dei servizi pag. 34
ART.65 - Collaborazioni esterne
pag. 34
ART.66 - Ufficio di indirizzo e
di controllo pag. 34
CAPO III - Il Segretario Comunale
ART.67 - Segretario Comunale pag.
35
ART.68 - Funzioni del Segretario
Comunale pag. 35
CAPO IV - Finanza e Contabilità
ART.69 - Ordinamento pag. 36
ART.70 - Attività finanziaria
del Comune pag. 36
ART.71 - Amministrazione dei beni
comunali pag. 37
ART.72 - Bilancio comunale pag.
37
ART.73 - Rendiconto della
gestione pag. 38
ART.74 - Attività contrattuale
pag. 38
ART.75 - Revisore dei Conti pag.
38-39
ART.76 - Tesoreria pag. 39
ART.77 - Controllo economico
della gestione pag. 39
E' possibile scaricare in formato zip Statuto